RADIES

 

29 - 31 Ottobre 2008
Catania - Ragusa

CATANIA:

Facoltà di Lettere
Auditorium "G. De Carlo"
Rettorato
Aula Magna
Facoltà di Giurisprudenza
Aula Magna

RAGUSA:
Camera di Commercio
Auditorium

 
sei in: Decreto legislativo luogotenenziale, 5 ottobre 1944, n. 252

 

Disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica

Pubblicazione ed entrata in vigore del regio decreto legge 20 gennaio 1944, n. 26, contenente disposizioni per la reintegrazione nei diritti patrimoniali dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica.

Art. 1. È ordinata la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del Regno, del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 26, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione medesima.

Resta pertanto abrogato il termine di entrata in vigore stabilito nell’articolo 21, primo comma, del regio decreto-legge predetto.

Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

(...omissis)

Art. 1. Sono abrogati i seguenti regi decreti-legge e le seguenti leggi:

regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti per la difesa della razza italiana;

regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, contenente norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all’articolo l0 del regio decreto-legge 17 novembre 1938 relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica;

legge 13 luglio 1939, n. 1024, contenente norme integrative del regio

decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, sulla difesa della razza italiana;

legge 9 ottobre 1942, n. 1420, riguardante le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia;

articolo 1 terzo comma del Codice civile.

Sono altresì abrogate tutte quelle disposizioni che, per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonché ogni altra disposizione o norma emanata sotto qualsiasi forma ed avente effetti patrimoniali, che sia di carattere razziale o comunque contraria al presente decreto o con esso incompatibile.

I cittadini italiani che l’articolo 8 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, dichiarava essere di razza ebraica o considerati di razza ebraica sono reintegrati nel pieno godimento dei diritti patrimoniali, eguali a quelli di tutti gli altri cittadini, coi quali hanno eguali doveri.

Art. 2. L’Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito con regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, viene mantenuto in vita, per i compiti che il presente decreto-legge gli affida e per quanto altro gli compete a norma delle altre leggi in vigore.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia e per l’industria, commercio e lavoro, verranno introdotte nello statuto dell’Ente le modifiche che saranno considerate necessarie.

Art. 3. Coloro che in seguito all’applicazione del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, dovettero operare in favore dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare trasferimento di beni immobili, ed i loro aventi causa, sono ammessi a chiedere, entro un anno dalla conclusione della pace, la retrocessione a loro favore di tutti ovvero parte degli immobili trasferiti, dietro restituzione integrale o proporzionale al valore della parte dell’immobile di cui si chiede la retrocessione, degli speciali certificati trentennali emessi dall’Ente di gestione e liquidazione immobiliare in pagamento del prezzo dei detti immobili, ovvero dietro restituzione degli speciali titoli obbligazionari di cui all’ultimo comma dell’articolo 33 del regio decreto legge 9 febbraio 1939, n. 126.

Coloro inoltre che intendono conseguire tale retrocessione dovranno versare all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare la somma eventualmente pagata da quest’ultimo in contanti ai sensi dell’articolo 31 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, a titolo di estinzione del diritto di usufrutto.

L’avvenuta estinzione del diritto di usufrutto di cui all’articolo 31 del decreto succitato mercé il pagamento di una indennità è irrevocabile a tutti gli effetti di legge.

Art. 4. Ove per gli immobili retrocedenti sia stata corrisposta ai sensi dell’articolo 37 del rdl. 9 febbraio 1939, n. 126, una somma in contanti, coloro che , in forza del presente articolo 3, ne chiedono la retrocessione sono tenuti ad operare la restituzione integrale di tale somma all’atto stesso in cui verrà disposta la retrocessione dell’immobile o degli immobili.

Art. 5. Le permute a norma dell’articolo 37 del rdl 9 febbraio 1939, n. 126, restano immutate.

Art. 6. Nel caso in cui l’Ente di gestione e liquidazione immobiliare abbia trasferito a terzi beni immobili di cui esso è entrato in possesso in applicazione del rdl 9 febbraio 1939, n. 126, anche i terzi sono tenuti al rilascio di detti beni a vantaggio degli antichi proprietari e dei loro aventi causa che ne facciano domanda ai sensi del precedente articolo 3, e ciò dietro restituzione da parte dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare del prezzo da esso riscosso. Ove gli immobili di cui viene richiesta la retrocessione siano stati oggetto di successivi trasferimenti in dipendenza dei quali le somme pagate all’atto di esse siano state maggiori di quelle corrisposte agli antichi proprietari dall’Ente di gestione e liquidazione immobiliare ai sensi del rdl 9 febbraio 1939, n. 126,e limitatamente a quanto di tali maggiori somme risulti dai pubblici atti di compravendita, l’ultimo acquirente avrà diritto al rimborso della maggiore somma pagata che dovrà essere effettuato da colui dal quale comprò e così di mano in mano fino a giungere all’Ente di gestione e liquidazione immobiliare. Ogni contestazione sulla reale misura di tale differenza risultante da atto pubblico è esclusa, comunque proposta.

Art. 7. Nel caso che sull’immobile o sugli immobili gravino iscrizioni ipotecarie o vi sia trascrizione di precetto, il richiedente la retrocessione tratterrà sull’ammontare della somma dovuta la quota rappresentata dalla formalità ipotecaria e la depositerà nelle mani del notaio rogante, sia a mezzo degli speciali certificati trentennali emessi dall’Ente di gestione e liquidazione immobiliare, sia in contante a seconda che egli si trovi nelle condizioni di cui al primo comma dell’articolo 3 o in quella di cui all’articolo 4.

Ove il deposito venga fatto in contante, il notaio avrà l’obbligo di versare la somma equivalente all’ammontare della ipoteca in un conto fruttifero vincolato presso un Istituto di credito di diritto pubblico o di interesse nazionale. Ove invece il deposito venga fatto a mezzo degli speciali certificati trentennali, di cui al primo comma del presente articolo, il notaio avrà l’obbligo di farseli rimborsare dall’Ente di gestione e liquidazione immobiliare, il quale li riscatterà alloro valore nominale.

Il notaio ne effettuerà quindi il versamento ai sensi del comma precedente.

Art. 8. L’Ente di gestione e liquidazione immobiliare ed il terzo proprietario dell’immobile del quale viene chiesta la retrocessione ai sensi del precedente articolo 3, avranno diritto a conseguire dal richiedente il prezzo delle migliorie arrecate all’immobile, nella minor somma tra lo speso ed il migliorato.

Nel caso di contestazione sull’esistenza o sull’importo di tali migliorie, la retrocessione dell’immobile o degli immobili, a favore dell’istante, dovrà avvenire ugualmente senza diritto di ritenzione da parte del retrocedente, il quale però per la liquidazione delle migliorie, la cui richiesta deve essere formulata nell’atto di trasferimento, avrà privilegio sull’immobile. Il conservatore delle ipoteche annoterà di ufficio tale privilegio nella nota di trascrizione dell’atto di trasferimento.

Art. 9. Le procedure esecutive immobiliari, che fossero state sospese ai sensi dell’articolo 8 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, potranno essere riprese senza alcuna limitazione secondo le norme comuni, mentre rimangono sospese le procedure esecutive relative ai diritti patrimoniali di cui alla presente legge.

Art. l0. Rimangono fermi i diritti derivanti da donazioni fatte ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 55 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, e, ove si tratti di donazione di una intera azienda o di una quota sociale, rimangono salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci ai sensi dello stesso articolo 55 summenzionato.

Art. 11. Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale gli atti di revoca consensuale totale o parziale di donazioni effettuate ai sensi degli articoli 6. e 55 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, nonché gli atti di trapasso conseguenziali alle domande di revocazione delle donazioni stesse: se la revoca dovrà avvenire in forza di pronunziato giudiziale, il termine sarà protratto fino alla definizione del giudizio.

Art. 12. I cittadini titolari di una azienda individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria che, a suo tempo, operarono, a norma dell’articolo 58 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, l’alienazione della azienda per atto pubblico, possono richiedere la retrocessione della stessa restituendo i titoli nominativi di consolidato da essi ricevuti in pagamento del prezzo e che saranno svincolati nel termine di un anno dalla domanda di retrocessione dell’azienda. Lo Stato rimborserà al retrocedente i titoli di consolidato in questione al loro prezzo di emissione.

Nel caso di miglioramenti apportati alle aziende, coloro che proporranno la domanda di retrocessione, saranno tenuti a versare il corrispettivo, se concordato; in caso invece di contestazioni intorno alla sussistenza ed alla misura dei miglioramenti esse sono devolute alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, ma la loro proposizione non sospende l’obbligo della immediata consegna dell’azienda.

Il richiedente le migliorie che abbia formulato la richiesta ai sensi dell’articolo 8 avrà privilegio sull’azienda e la relativa annotazione dovrà essere fatta nella cancelleria del Tribunale competente e nella nota di trascrizione dell’atto di trasferimento, se l’azienda comprende proprietà immobiliari.

Sono improponibili le domande per rivalsa di danni per fatti verificatisi nella gestione normale della società.

Art. 13. Le domande di retrocessione di aziende non alienate a norma dell’articolo 58 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, ma rilevate ai sensi dell’articolo 60 del citato decreto, per motivo di pubblico interesse, da società anonima regolarmente costituita o da costituire, vengono proposte, e la retrocessione viene effettuata, sotto l’osservanza delle medesime condizioni sancite per la retrocessione dei beni immobili e delle aziende individuali e sociali.

Art. 14. Per tutti i contratti di alienazione di beni immobili, sia a titolo gratuito che oneroso, pei quali vi sia la prova incontestabile che il cittadino colpito dalle leggi razziali s’indusse all’alienazione per sottrarsi all’applicazione delle leggi stesse con la riduzione della propria quota di disponibilità degli immobili, lo stesso avrà diritto di esercitare, nel termine di un anno dalla conclusione della pace, la relativa azione di annullamento. La prova di cui sopra può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di lire 20 (venti). Il termine su indicato è stabilito in deroga all’articolo 1442 Codice civile.

Art. 15. Tutti gli atti occorrenti per porre in essere le nuove condizioni di diritto sancite dal presente decreto sono esenti da qualsiasi tassa di bollo e imposte di registro ed ipotecarie nonché da qualsiasi altro gravame fiscale.

Saranno restituite agli aventi diritto le tasse di bollo e le imposte di registro ed ipotecarie in dipendenza di atti di alienazione resi giuridicamente inefficaci per retrocessione effettuata a norma del presente decreto. Gli onorari dovuti ai notai sono ridotti alla metà.

Art. 16. Fino ad un anno dopo la conclusione della pace sono esenti da ogni onere o diritto fiscale le retrocessioni consensuali in favore di persone già colpite dalle leggi razziali di titoli azionari da esse posseduti anteriormente al 25 ottobre 1941 e trasferiti ad altri dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente al 30 giugno 1942 nonché di beni immobili da esse trasferiti dopo il 17 novembre 1938 ed anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto.

I diritti degli agenti di cambio e gli onorari dovuti ai notai per gli atti relativi a tali retrocessioni sono ridotti a metà. Il possesso dei titoli suindicati può risultare da scritture private anche non registrate. La registrazione avverrà con la tassa fissa di lire 20 (venti).

Art. 17. Qualsiasi azione giudiziaria relativa ai diritti di cui alla presente legge deve essere proposta nel termine di un anno dalla conclusione della pace; le azioni a qualsiasi titolo spettanti al convenuto o ai chiamati in causa, potranno spiegarsi non oltre i sei mesi- successivi alla proposizione della domanda principale.

Detti termini derogano alle disposizioni delle leggi in vigore. La inosservanza del termine produce la decadenza dell’azione.

Art. 18. Qualsiasi contrattazione o formalità ipotecaria posteriore alla presente legge ed alla stessa non conseguenziale è nulla di pieno diritto.

Art. 19. Le questioni relative all’applicazione del presente decreto saranno risolute dall’autorità giudiziaria, secondo le norme di competenza.

Art. 20. Il presente decreto non sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sino a quando non sarà diversamente disposto con regio decreto su proposta del Capo del Governo.

Art. 21. Il Capo del Governo è autorizzato ad emanare con propri decreti d’intesa con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze le norme complementari, integrative e regolamentari per l’attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno in cui saranno dichiarate cessate le ostilità con la Germania.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

 

data ultima modifica: 28/05/2008

 

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