articolo 1
art. 1 della legge n. 96 del 10 marzo 1955 (testo vigente attualmente: in corsivo si indicano le parti che sono state modificate, rispetto al testo originario, dagli interventi legislativi di seguito specificati):
Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell’attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all’8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.
Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita di capacità lavorativa siano stati:
a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purché non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;
b) l’assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell’attività politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;
c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all’estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista;
d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;
e) la prosecuzione all’estero dell’attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l’internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell’attività antifascista svolta all’estero.
Un assegno nella stessa misura sarà attribuito nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d’ordine razziale.
art. 1 della legge n. 96 del 10 marzo 1955 (testo originario: in corsivo si indicano le parti che verranno modificate dagli interventi legislativi di seguito specificati):
Ai cittadini italiani, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati perseguitati a seguito dell’attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella d) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori, per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.
Tale assegno sarà attribuito qualora causa immediata e diretta della perdita di capacità lavorativa siano stati:
a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la difesa dello stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore al 6 dicembre 1926, purché non si tratti di condanne inflitte per i reati contro la personalità internazionale dello stato, previsti dagli articoli da 241 a 268 e 275 del codice penale, le quali non siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;
b) l’assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta esclusivamente in dipendenza dell’attività politica di cui al primo comma;
c) atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze dello stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista.
Un assegno nella stessa misura sarà attribuito nelle identiche ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano subito persecuzioni per motivi d’ordine razziale».
Modifiche all’art. 1 della legge n. 96 del 10 marzo 1955:
art. 1 della legge n. 284 del 3 aprile 1961 (in corsivo: le modifiche apportate al testo dell’art.1 della legge 96/1955):
...
«Tale assegno sarà attribuito qualora causa della perdita di capacità lavorativa siano stati...».
art. 1 della legge n. 261 del 24 aprile 1967 (in corsivo: le modifiche apportate al testo dell’art.1 della legge 96/1955):
Ai cittadini italiani, i quali siano stati perseguitati, a seguito dell’attività politica da loro svolta contro il fascismo anteriormente all’8 settembre 1943, e abbiano subito una perdita della capacità lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verrà concesso, a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella C annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni accessori per il raggruppamento gradi: ufficiali inferiori.
...
c) atti di violenza o sevizie subiti in Italia o all’estero ad opera di persone alle dipendenze dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari fasciste, o di emissari del partito fascista;
art. 1 della legge n. 932 del 22 dicembre 1980 (in corsivo: le modifiche apportate al testo dell’art.1 della legge 96/1955):
...
b) l’assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro, inflitta in dipendenza dell’attività politica di cui al primo comma, ovvero la carcerazione preventiva congiunta a fermi di polizia, causati dalla stessa attività politica, quando per il loro reiterarsi abbiano assunto carattere persecutorio continuato;
...
d) condanne inflitte da tribunali ordinari per fatti connessi a scontri avvenuti in occasione di manifestazioni dichiaratamente antifasciste e che abbiano comportato un periodo di reclusione non inferiore ad anni uno;
e) la prosecuzione all’estero dell’attività antifascista con la partecipazione alla guerra di Spagna ovvero l’internamento in campo di concentramento o la condanna al carcere subiti in conseguenza dell’attività antifascista svolta all’estero.