Concessione di una indennità in aggiunta alla pensione ai dipendenti statali per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio in esecuzione del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sino al raggiungimento del limite massimo di età per il collocamento a riposo.
Vittorio Emanuele III, per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione, Re d’Italia e di Albania, Imperatore d’Etiopia
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico. Ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, per i quali è prevista la inamovibilità, dispensati dal servizio ai sensi dell’art. 20 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, perché appartenenti alla razza ebraica e aventi diritto a pensione, è concesso, fino al raggiungimento del limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per far luogo al collocamento a riposo e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un assegno pari alla differenza fra lo stipendio di cui erano provvisti all’atto della dispensa e la pensione liquidata.
Alla data di cessazione dell’assegno suddetto la pensione sarà nuovamente liquidata computando il periodo trascorso dopo la dispensa come servizio attivo e considerando come percepiti durante il periodo stesso gli assegni pensionabili goduti all’atto della dispensa.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 23 maggio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel
Visto il Guardasigilli: Grandi