RADIES

 

29 - 31 Ottobre 2008
Catania - Ragusa

CATANIA:

Facoltà di Lettere
Auditorium "G. De Carlo"
Rettorato
Aula Magna
Facoltà di Giurisprudenza
Aula Magna

RAGUSA:
Camera di Commercio
Auditorium

 
sei in: Legge 9 ottobre 1942-XX, n. 1420

 

Limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia

(Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia n. 298, 17/12/1942).

Vittorio Emanuele III, per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione, Re d’Italia e di Albania, Imperatore d’Etiopia

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. La presente legge stabilisce le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica, residenti in Libia, per la parte che non sia già regolata da disposizioni ivi vigenti.

Art. 2. Definizione degli ebrei.

Con la parola ebrei sono denominati nella presente legge i cittadini italiani, tanto metropolitani che libici, di razza ebraica.

Art. 3. Appartenenza di cittadini italiani libici alla razza ebraica.

Ad ogni effetto di legge è considerato di razza ebraica il cittadino italiano libico:

che alla data del 1° gennaio 1942-XX professasse la religione ebraica, o fosse iscritto ad una comunità israelita della Libia, o facesse in qualsiasi modo manifestazioni di ebraismo;

che sia nato da genitori o da padre di religione ebraica, salvo che egli non professi la religione mussulmana da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX;

che, essendo ignoto il padre, sia nato da madre di religione ebraica, salvo che egli professi da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX la religione mussulmana.

Per quanto riguarda l’appartenenza dei cittadini italiani metropolitani alla razza ebraica, rimane fermo il disposto dell’art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della razza italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274.

Art. 4. Denunzia di appartenenza alla razza ebraica.

L’appartenenza alla razza ebraica del cittadino italiano o libico, fermo per l’ebreo cittadino italiano il disposto dell’art. 9 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, deve essere denunziata entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sia dall’interessato che dal presidente della comunità israelitica competente per territorio ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione.

Contro il provvedimento di attribuzione del cittadino italiano libico alla razza ebraica, è ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica, della annotazione suddetta, al Governatore generale che decide definitivamente, sentito il parere di una commissione composta dal procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte d’appello di Tripoli, dall’Ispettore del Partito Nazionale Fascista e dal Direttore degli affari politici.

Tutti gli estratti dei registri indicati nel comma primo ed i certificati relativi debbono fare menzione della annotazione di appartenenza alla razza ebraica.

Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o ad autorizzazioni della pubblica autorità.

I presidenti delle comunità israelitiche e tutti coloro che contravvengono agli obblighi imposti dal presente articolo sono puniti con l’arresto fino ad un anno ovvero con l’ammenda fino a lire diecimila.

Art. 5. Esclusione dal servizio militare. Precettazione civile.

Gli ebrei in Libia, tanto cittadini italiani metropolitani che libici, possono, in tempo di guerra o in occasione di operazioni di polizia, essere mobilitati civilmente, secondo le leggi ivi vigenti, e precettati a scopo di lavoro, fermo rimanendo il divieto di prestare servizio militare in pace e in guerra ai sensi dell’art. 10, lettera a) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 6. Limitazioni della tutela, della curatela e della patria potestà.

Fermo restando il disposto dell’art. 10, lettera b) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, gli ebrei cittadini italiani metropolitani e libici non possono esercitare in Libia l’ufficio di tutore o curatore di minorenni od incapaci appartenenti a religione diversa da quella ebraica e che siano cittadini italiani metropolitani e libici.

La privazione della patria potestà nell’ipotesi prevista dall’art. 11 del Regio decreto-legge suddetto è disposta dal giudice tutelare anche per i figli cittadini italiani libici, su istanza degli interessati o del pubblico ministero, o qualora trattasi di figli appartenenti alla religione mussulmana, del Cadi.

Art. 7. Domestici di ebrei.

Oltre il divieto di cui all’art. 12 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, gli ebrei in Libia non possono avere alla proprie dipendenze domestici professanti la religione mussulmana.

I contravventori sono puniti con l’ammenda da lire mille a lire cinquemila.

Art. 8. Cognomi e nomi.

La legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, concernente disposizioni in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, si applica anche ai cittadini italiani libici di razza ebraica.

I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani libici di razza ebraica sono disposti; con decreto del Governatore generale, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani di razza ebraica residenti in Libia, oltre che nella Gazzetta Ufficiale del Regno, debbono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

I genitori cittadini italiani libici di razza ebraica non possono imporre ai loro figli nomi non ebraici.

I cittadini italiani libici di razza ebraica non possono tradurre o sostituire i loro nomi ebraici con nomi di apparenza cristiana o mussulmana.

Coloro che avessero già avuto nomi non ebraici debbono, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, riassumere l’originario nome ebraico.

S’intendono per nomi ebraici i nomi usati esclusivamente dagli ebrei, anche se tratti da lingua diversa dall’ebraica.

I contravventori sono puniti con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda fino a lire tremila.

Art. 9. Limitazioni aziendali e immobiliari.

Gli ebrei in Libia non possono:

a) essere proprietari o gestori a qualsiasi titolo di aziende dichiarate, a termini del R. decreto-legge 18 novembre 1939-XVIII, n. 2488, e del R. decreto 18 luglio 1930-VIII, n. 1455, interessanti la difesa dello Stato;

b) essere proprietari o gestori di aziende di qualunque natura che impieghino oltre venti persone, né avere di dette aziende la direzione o, trattandosi di società, esercitarvi le funzioni di amministratore o di sindaco;

c) essere proprietari di terreni il cui valore complessivo ecceda le lire trecentomila (300.000) tenuto conto degli immobili eventualmente posseduti in Italia, nel Regno d’Albania, negli altri territori dell’Africa italiana e nei Possedimenti italiani;

d) essere proprietari di fabbricati o di aree edilizie il cui valore complessivo ecceda le lire cinquecentomila (500.000) tenuto conto degli immobili eventualmente posseduti in Italia, nel Regno d’Albania, negli altri territori dell’Africa italiana o nei Possedimenti italiani;

e) prestare comunque la loro opera in aziende che interessano la difesa dello Stato;

f) essere beneficiari di concessioni demaniali siano agricole che forestali o minerarie.

Le concessioni in corso di esecuzione sono revocate.

Ai concessionari è rimborsata la somma spesa utilmente, da determinarsi ad insindacabile giudizio del Governo, in base al calcolo estimativo effettuato dagli uffici tecnici competenti rispettivamente per le concessioni agricole o forestali e per le concessioni minerarie.

Art. 10. Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare.

E’ istituito un ente, al quale deve essere trasferita la parte di patrimonio immobiliare eccedente ai limiti consentiti agli ebrei.

L’ente anzidetto è denominato “Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare”, ha la sede in Tripoli, ed ha il compito di provvedere all’acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni indicati nel primo comma.

L’Ente è amministrato da un consiglio così composto:

- dal presidente, nominato dal Ministro per l’Africa Italiana, d’intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, e con il Ministro per le finanze;

- dal Segretario generale del Governo della Libia o da persona da lui delegata;

- dal primo presidente della Corte d’appello di Tripoli;

- dall’Ispettore del Partito Nazionale Fascista per la Libia;

- dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari;

- dall’avvocato dello Stato della Libia;

- dal direttore della Banca d’Italia di Tripoli.

Il collegio dei sindaci è formato da un consigliere della Corte dei conti, dal ragioniere capo della Ragioneria del Governo e dal segretario del Comitato corporativo della Libia.

Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all’Ente a norma del primo comma del presente articolo, è fatto con speciali certificati trentennali all’interesse del quattro per cento che l’Ente è autorizzato ad emettere a tal fine.

I titoli avranno corso soltanto in Libia.

Le norme per il funzionamento dell’Ente libico di gestione e liquidazione immobiliare saranno emanate dal Ministro per l’Africa Italiana di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 11. Altre limitazioni di attività economiche.

In Libia gli ebrei non possono:

a) essere proprietari o gestori di aziende di credito e di assicurazione;

b) essere proprietari o gestori di aziende di navigazione, di trasporti e di spedizione;

c) esercitare il commercio di importazione ed esportazione;

d) esercitare il commercio all’ingrosso;

e) far parte di cooperative;

f) essere proprietari di case di produzione, di noleggio e distribuzioni di pellicole cinematografiche;

g) essere proprietari di imprese ed agenzie teatrali e di spettacolo;

h) essere proprietari di periodici ed agenzie di informazioni e di stampa di opere non strettamente confessionali;

i) esercitare qualsiasi attività nella radiodiffusione.

Per ragioni di pubblico interesse il Governatore generale, sentito l’Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della Libia, può consentire deroghe ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d) di durata non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L’esercizio da parte degli ebrei delle professioni di mediatore, piazzista, procacciatore d’affari, nonché di rappresentante ai sensi degli articoli 2203 e 2209 del Codice civile, è sottoposto a speciale autorizzazione del Governo. Uguale autorizzazione è necessaria per gli enti in cui siano rappresentati interessi ebraici e che esercitano le suddette attività.

Le società nelle quali siano comunque rappresentati interessi ebraici non possono esercitare le attività elencate nel primo comma del presente articolo.

I contravventori alle norme suddette sono puniti con l’arresto sino ad un anno e con l’ammenda sino a lire ventimila.

Art. 12. Controllo di società ed enti.

L’esercizio in Libia di ogni altra attività industriale e commerciale da parte di società e altri enti in cui siano rappresentati notevoli interessi di ebrei, nonché l’esercizio delle stesse da parte di ebrei; oltre che alle limitazioni previste ed alle condizioni poste da leggi e disposizioni vigenti in Libia, è sottoposto al controllo del Governo.

Art. 13. Disciplina dell’esercizio delle professioni.

La legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, concernente la disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei cittadini italiani di razza ebraica, integrata per quanto riguarda la professione di attuario dall’art. 20 della legge 9 febbraio 1942-XX, n. 194, è estesa alla Libia con le seguenti modificazioni ed adattamenti:

le norme riguardanti i cittadini italiani metropolitani di razza ebraica sono estese ai cittadini italiani libici di razza ebraica;

per due anni dall’entrata in vigore della presente legge è consentito ai professionisti di razza ebraica di assistere i cittadini italiani con statuto personale e successorio mussulmano ed i cittadini italiani libici di religione mussulmana, oltre le persone appartenenti alla razza ebraica;

la Commissione distrettuale prevista dall’art. 12 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, è composta dal Primo presidente della Corte di appello di Tripoli o da un magistrato della Corte medesima da lui delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Governo, da un rappresentante del Partito nazionale Fascista e da un rappresentante dell’Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia;

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Governatore generale.

oltre che nei casi previsti dall’art. 20 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, la cancellazione dall’elenco speciale dei professionisti di razza ebraica è effettuata anche in seguito all’applicazione di una delle misure di sicurezza previste dall’ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica approvato con R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1101;

le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali della Libia, per il funzionamento della Commissione di cui al precedente n. 3 e di quella di cui all’art. 15 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, sono emanate dal Procuratore generale del Re Imperatore presso la Corte di appello di Tripoli;

ai componenti la Commissione centrale prevista dall’art. 16 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, ne è aggiunto uno, designato dal Ministro per l’Africa Italiana, quando si tratti di ricorsi contro provvedimenti adottati dalla Commissione di cui ai commi precedenti;

i termini previsti dagli articoli 6 e 24 della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, decorrono dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Art. 14. Pubblicazioni di ebrei.

E’ proibita agli ebrei qualsiasi pubblicazione di carattere non strettamente confessionale anche su periodici.

Le pubblicazioni fatte in deroga al precedente comma sono confiscate ed i contravventori, nonché coloro che le stampano, le mettono in commercio o le diffondono, sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda fino a lire diecimila.

Art. 15. Difesa della razza nella scuola.

Il R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, concernente l’integrazione ed il coordinamento in unico testo delle norme emanate per la difesa della razza nella scuola italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 98, si applica alla Libia, anche nei confronti dei cittadini italiani libici di razza ebraica, con i seguenti adattamenti:

nelle scuole per mussulmani della Libia non possono essere iscritti ebrei;

le scuole elementari di cui all’art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, verranno istituite in Libia nelle località in cui il numero dei fanciulli di razza ebraica dai 6 ai 12 anni, anche se i loro genitori abbiano conservata la cittadinanza o la sudditanza straniera, sia superiore a 20;

le attribuzioni deferite dall’art. 5 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, al ministro per l’educazione nazionale e al Provveditore agli studi, sono esercitate per la Libia rispettivamente dal Ministro per l’Africa Italiana e dal Sopraintendente scolastico;

la concessione del beneficio del valore legale degli studi e degli esami prevista dall’art. 6 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, verrà deliberata dal Ministro per l’Africa Italiana, a favore delle scuole ebraiche che si trovino nelle condizioni stabilite, limitatamente agli alunni interni, senza che peraltro si richieda alle stesse la qualità di associate dell’Ente nazionale per l’insegnamento medio, la quale non è prevista per le scuole della Libia, e fatta eccezione per gli esami di maturità e di abilitazione che hanno luogo solo negli istituti governativi;

in deroga all’art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l’Africa Italiana è autorizzato a istituire un ruolo locale riservato a maestri di razza ebraica per provvedere all’insegnamento nelle scuole elementari per alunni di razza ebraica.

Nelle scuole suddette, ai posti che non sia possibile coprire con maestri di ruolo, provvede, di anno in anno, il Governo della Libia mediante maestri provvisori.

Art. 16. Esercizio di culto. Comunità israelitiche.

Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e le attività delle comunità israelitiche in Libia secondo le disposizioni vigenti. Tuttavia:

è soppresso il terzo comma dell’art. 4 delle norme per il funzionamento delle comunità israelitiche della Cirenaica, approvate con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 957;

è inibito alle comunità israelitiche della Libia l’acquisto a qualunque titolo di beni immobili fuorché per riconosciute esigenze di culto o per pubblica assistenza ai membri bisognosi delle comunità stesse, previo consenso del Governo della Libia;

è soppresso il terzo comma dell’art. 1 delle norme approvate con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 957, per il quale le comunità israelitiche della Libia fanno parte della Unione delle comunità israelitiche italiane;

le attuali comunità israelitiche di Tripoli e di Bengasi comprendono fra i loro iscritti esclusivamente gli ebrei cittadini italiani libici. Il loro rabbino capo deve essere un cittadino italiano libico;

per gli ebrei cittadini italiani metropolitani residenti in Libia è costituita in Tripoli una comunità israelitica speciale, regolata dalle norme che saranno emanate con decreto Reale ai sensi dell’art. 44 del R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull’ordinamento organico per l’amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675;

oltre alle attuali comunità israelitiche di Tripoli e di Bengasi ed a quella prevista al n. 5, nessuna altra comunità israelitica può essere creata in Libia;

il Governatore generale è autorizzato a revocare le deleghe date alle comunità israelitiche per l’esercizio di funzioni pubbliche in applicazione di leggi e regolamenti.

Art. 17. Personale di razza ebraica dipendente da enti pubblici.

Fermo il disposto dell’art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, nulla è innovato in ordine alle cariche ebraiche ed ai ruoli locali di ebrei sia metropolitani che libici, occorrenti in Libia per l’Amministrazione civile e giudiziaria e per l’istruzione delle collettività ebraiche.

Previo consenso del Ministro per l’Africa Italiana, il Governatore generale può autorizzare amministrazioni ed enti civili a tenere in servizio il personale metropolitano e libico di razza ebraica d’ordine e salariato, il quale sarà iscritto in speciali ruoli locali.

Art. 18. Discriminazione.

Per i cittadini italiani libici di razza ebraica, la discriminazione prevista dagli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è disposta, secondo i criteri ivi indicati, e tenendo conto anche di speciali benemerenze acquisite durante l’attuale stato di guerra, dal Governatore generale, e la dichiarazione relativa è fatta con suo decreto non soggetto ad alcun gravame sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale, udita una Commissione costituita dal segretario generale del Governo che la presiede, dall’Ispettore del Partito Nazionale Fascista, dai direttori di Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari.

La discriminazione conferita dal Ministro per l’Interno a tenore degli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dal Governatore generale a norma del comma precedente, esclude in Libia il discriminato dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 13, lettera h) del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dell’art. 9, esclusa la lettera a), della presente legge.

Il Governatore generale ha la facoltà, caso per caso, sentito l’Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della Libia, di sospendere nei riguardi dei discriminati le limitazioni previste dall’art. 11 della presente legge.

Art. 19. Risoluzione delle controversie.

Le controversie relative all’applicazione della presente legge sono risolte, caso per caso, con provvedimento insindacabile del Ministro per l’Africa Italiana.

Art. 20. Ebrei stranieri e apolidi.

Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche per gli ebrei stranieri e apolidi assimilando i cittadini ai cittadini italiani metropolitani di razza ebraica, e i sudditi e protetti ai cittadini italiani libici di razza ebraica.

Art. 21. Prima denuncia e valutazione degli immobili.

Per la prima applicazione dell’art. 9 gli ebrei, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dovranno denunziare agli uffici delle imposte del luogo ove hanno la residenza gli immobili di loro pertinenza, sia a titolo di proprietà piena o nuda, sia a titolo di concessione perpetua, secondo i contratti di natura locale. Non sono compresi tra gli immobili quelli adibiti ad uso industriale o commerciale, se il proprietario o il concessionario sia anche il titolare dell’azienda cui essi sono destinati nonché quelli per cui sono in corso procedure di esecuzione immobiliare.

Il valore del patrimonio immobiliare è accertato da due Commissioni di nomina governatoriale, costituite, una a Tripoli per le province di Tripoli e Misurata e per il territorio del Sahara libico, ed una a Bengasi, per le province di Bengasi e Derna, composte dai rispettivi procuratori delle imposte, titolari degli uffici, dei procuratori del Registro, capi degli uffici, e da un tecnico degli uffici fondiari.

La valutazione viene effettuata in base alla media dei valori in comune commercio risultanti dalla contrattazioni dell’ultimo triennio precedente il 10 giugno 1940-XVIII, riflettenti gli immobili oggetto di stima o, in mancanza, da quelle relative ad altri immobili ubicati nella stessa località ed in analoghe condizioni dei primi o ad essi comparabili. A tal fine sarà tenuto conto dei documenti autentici esistenti presso pubblici uffici.

Tale valutazione è fatta con riguardo alla consistenza complessiva dei beni alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui successivamente vi siano stati trapassi di proprietà a titolo oneroso o gratuito - salvo per questi ultimi , le eventuali deroghe previste da particolari disposizioni - per atti tra vivi, o mortis causa, o per espropriazione per causa di pubblica utilità.

Art. 22. Ricorsi contro le valutazioni.

Contro le valutazioni in base all’art. 21 è ammesso ricorso da parte degli interessati entro sessanta giorni dalla notificazione di esso.

Il ricorso è giudicato insindacabilmente da una Commissione di nomina governatoriale con sede presso la Corte di appello di Tripoli, e composta dal primo presidente della Corte medesima, o da un suo delegato, che la presiede, da un ingegnere designato dall’Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia, se trattasi di immobili urbani; se trattasi di immobili rustici i due membri sono un ispettore dell’Ispettorato agrario del Governo ed un dottore in agraria designato dall’Associazione fascista dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia. Alla Commissione possono in determinati casi essere aggregati due esperti scelti dal presidente.

Le spese occorrenti per il funzionamento della Commissione sono a carico del reclamante e vengono liquidate con provvedimento del Presidente, non soggetto ad impugnazione.

Art. 23. Decorrenza e sfera territoriale di applicazione della legge.

La presente legge che si applica anche nel territorio del Sahara libico, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a San Rossore, addì 9 ottobre 1942-XX

Vittorio Emanuele

Mussolini, Teruzzi, Vilussoni, Grandi, Di Revel

Visto il Guardasigilli: Grandi

 

data ultima modifica: 28/05/2008

 

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