RADIES

 

29 - 31 Ottobre 2008
Catania - Ragusa

CATANIA:

Facoltà di Lettere
Auditorium "G. De Carlo"
Rettorato
Aula Magna
Facoltà di Giurisprudenza
Aula Magna

RAGUSA:
Camera di Commercio
Auditorium

 
sei in: Regio Decreto Legge, 27 marzo 1939-XVII, n. 665

 

Approvazione dello statuto dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare

(Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia n. 110, 10/5/1939).

Vittorio Emanuele III, per Grazia di Dio e per la Volontà della Nazione, Re d’Italia Imperatore d’Etiopia

Visto l’art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, numero 100;

Visto l’art. 11 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l’interno, per la grazia e giustizia e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l’annesso statuto dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare, istituito col R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Detto statuto, composto di n. 26 articoli, sarà d’ordine Nostro firmato dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1939-XVII

Vittorio Emanuele

Mussolini, Di Revel, Solmi, Lantini

Visto il Guardasigilli: Solmi

Statuto dell’Ente di gestione e liquidazione immobiliare

Art. 1. È costituito, con sede in Roma, un ente denominato “Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare” (E.G.E.L.I.) col compito di provvedere all’acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni immobili eccedenti, a norma dei Regi decreti-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, i limiti di patrimonio consentito ai cittadini italiani di razza ebraica.

L’Ente ha personalità giuridica. Esso ha un fondo di dotazione di venti milioni, da stanziare, con provvedimenti del Ministro per le finanze, sul bilancio del Ministero stesso.

Per l’assistenza , la rappresentanza e la difesa in giudizio l’Ente si avvale dell’Avvocatura dello Stato.

Art. 2. L’E.G.E.L.I. compie tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dei propri fini.

Art. 3. Sono organi dell’Ente:

- il presidente;

- il Consiglio d’amministrazione;

- la Giunta esecutiva.

Art. 4. Il presidente è nominato con decreto del Duce, proposta del Ministro per le finanze, per un triennio e può essere confermato.

Egli è capo dell’Amministrazione dell’Ente e ha la legale rappresentanza dell’Ente stesso.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva e cura la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta stessi.

Il presidente ha la facoltà di conferire procure speciali per determinati atti e per determinate specie di atti.

In caso di urgenza il presidente prende tutti i provvedimenti di competenza della Giunta esecutiva e ne riferisce a questa nella prima seduta successiva per la relativa ratifica.

Art. 5. Uno dei membri del Consiglio di amministrazione è annualmente designato dal Consiglio stesso a fungere da vice presidente.

Il presidente è coadiuvato dal vice presidente, che lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art. 6. Il Consiglio di amministrazione è composto del presidente e di nove membri nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato:

- un consigliere su proposta del Ministro per le finanze;

- un consigliere su proposta del Ministro per l’interno;

- un consigliere su proposta del Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato;

- un consigliere su proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

- un consigliere su proposta del Ministro per l’agricoltura e le foreste;

- un consigliere su proposta del Ministro per corporazioni;

- un consigliere su proposta del Capo dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e l’esercizio del credito;

- un consigliere su proposta della Confederazione fascista degli agricoltori;

- un consigliere su proposta della Confederazione fascista degli industriali.

I Consiglieri rimangono in carica tre anni e possono essere confermati nella carica stessa.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinate le indennità assegnate al presidente e ai competenti il Consiglio di amministrazione;

Il Consiglio di amministrazione nomina il segretario;

Alle sedute del Consiglio di amministrazione assiste, con voto consultivo, il direttore generale dell’Ente.

Art. 7. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per il funzionamento dell’Ente.

Esso delibera un apposito regolamento interno da approvarsi dal Ministro per le finanze, per stabilire la consistenza numerica del personale, nonché le norme di assunzione e di stato giuridico ed il trattamento economico, a qualsiasi titolo, di attività e di quiescenza del personale medesimo.

Art. 8. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, il quale ne dà tempestivo avviso ai consiglieri ed ai sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni occorre l’intervento di almeno sette componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 9. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno, la Giunta esecutiva, determinandone le attribuzioni e i poteri.

La Giunta è composta di cinque membri, fra i quali il presidente e il vice presidente.

Assiste alle riunioni della Giunta, con voto consultivo, il direttore generale dell’Ente.

Funge da segretario della Giunta esecutiva il segretario del Consiglio di amministrazione.

La Giunta esecutiva è convocata dal presidente, il quale ne dà tempestivo avviso ai membri ed ai sindaci effettivi.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 10. La Giunta esecutiva delibera sulle operazioni per le quali sia stata delegata dal Consiglio di amministrazione ed entro i limiti della delegazione stessa.

Non possono essere delegate alla Giunta le deliberazioni:

a) sulla formazione del bilancio;

b) sulla emissioni di certificati di cui all’art. 13;

c) sulla emissione dei titoli obbligazionari di cui all’art. 15;

d) sulla delega ad Istituti di credito fondiario a norma dell’art. 12 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, e convenzioni relative;

e) sugli atti indicati nell’art. 16.

Le deliberazioni della Giunta sono comunicate al consiglio nella prima seduta successiva.

Art. 11. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva sono inserite in appositi registri di verbali e vengono autenticati con la firma del presidente e del segretario.

Le deliberazioni prese dal presidente, in via di urgenza a norma dell’art. 4, sono trascritte in apposito registro e firmate dal presidente.

Dei verbali relativi alle deliberazioni di cui al presente articolo e delle deliberazioni del presidente, il segretario del Consiglio di amministrazione può, con l’autorizzazione del presidente, rilasciare copie od estratti.

Art. 12. Il Collegio dei sindaci è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati con decreto del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato.

Uno dei sindaci effettivi è: scelto fra i magistrati della Corte dei conti ed ha funzioni di presidente; uno è nominato su proposta del Ministro per le finanze ed uno su proposta del Ministro per le corporazioni.

Con lo stesso decreto, su proposta del Ministro per le finanze, sono nominati due sindaci supplenti.

I sindaci effettivi ed i supplenti durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Con decreto del Ministro per le finanze sono fissate le retribuzioni spettanti ai sindaci.

I sindaci esercitano il controllo sulla gestione dell’Ente e sulla osservanza delle disposizioni di legge e dello statuto; assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva ed hanno in generale i poteri e gli obblighi che la legge attribuisce ai sindaci delle società commerciali, in quanto applicabili.

Il Collegio dei sindaci presenta al Ministro per le finanze una relazione annuale in accompagnamento del bilancio sulla gestione dell’Ente.

Art. 13. L’Ente è autorizzato ad emettere certificati speciali da destinare quale corrispettivo per i beni trasferiti all’Ente stesso, a norma degli articoli 26 e 32 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

I certificati fruttano l’interesse del 4% annuo pagabile in due semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio, tenuto conto dell’eventuale parte di semestralità dovuta a norma del capoverso dell’art. 36 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

I certificati sono trentennali a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII e allo scadere del triennio saranno ritirati ed annullati a norma dell’art. 35 del R. decreto-legge anzidetto.

I titoli anzidetti portano la firma del presidente dell’Ente e del presidente del Collegio sindacale, sono segnati col bollo a secco dell’Ente e portano la dicitura: “Il presente certificato è garantito dai beni costituenti il patrimonio immobiliare dell’E.G.E.L.I. e dal fondo titoli costituito a norma dell’art. 41 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126“.

Art. 14. I certificati speciali di cui all’articolo precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persone di razza ebraica.

È vietata al loro cessione, per atto tra vivi, a persone non appartenenti alla razza ebraica.

La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica, per atto tra vivi, può essere fatta solo per costituzione di dote o per l’adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella di entrata in vigore del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, ovvero derivante da fatto illecito.

Art. 15. L’ente è autorizzato ad emettere titoli obbligazionari al portatore, fruttanti l’interesse del 4%, pagabile in due semestralità posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio.

Tali titoli sono destinati esclusivamente a sostituire, nei casi previsti dall’ultimo comma dell’art. 33 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, i certificati speciali, dei quali conservano la scadenza.

Art. 16. Nel caso di comprovata necessità del titolare, l’Ente ha facoltà di effettuare operazioni di anticipazione sui certificati, a condizioni da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per le finanze.

L’Ente ha altresì facoltà di riscattare i certificati speciali da esso emessi, previa autorizzazione del Ministro per le finanze e con le modalità dallo stesso stabilite.

Art. 17. Il pagamento degli interessi avviene presso gli Istituti indicati dal Consiglio di amministrazione, dietro presentazione dei certificati e con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello Stato.

Art. 18. L’esercizio finanziario dell’Ente si riferisce all’anno solare.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Consiglio di amministrazione sottopone all’approvazione del Ministro per le finanze il bilancio dell’Ente accompagnandolo con una particolareggiata relazione sull’attività svolta.

Art. 19. Il prezzo netto risultante dall’applicazione degli articoli 20, 21, 22 e 24 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, rappresenta il valore di carico degli immobili trasferiti all’Ente a norma dell’art. 26 del R. decreto-legge stesso.

Art. 20. All’inizio di ogni esercizio l’Ente sottopone al Ministro per le finanze, per l’approvazione, il piano generale delle vendite di beni immobili che si propone di effettuare durante l’esercizio medesimo, accompagnandolo con una documentata relazione.

Il Ministro per le finanze può, inoltre, autorizzare la vendita di determinati immobili stabilendone le modalità.

Le vendite sono, di regola, fatte per contanti. In casi particolari, l’Ente può, con l’autorizzazione del Ministro per le finanze, concedere dilazioni per il pagamento del prezzo.

Art. 21. I ricavi netti delle vendite degli immobili di proprietà dell’Ente sono tenuti contabilmente in evidenza e versati mensilmente al Tesoro dello Stato per essere investiti, a mezzo del contabile per il Portafoglio, in titoli del debito pubblico, a norma dell’art. 41 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126. Tali titoli, di pertinenza del Tesoro che ne riscuote i relativi interessi versandoli al bilancio dello Stato, sono custoditi presso la Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi dall’Ente.

Art. 22. I proventi della gestione dei beni di proprietà dell’Ente, gli oneri dell’esercizio e le spese generali e di amministrazione, sono registrati nel conto spese e proventi. Il saldo di tale conto è versato annualmente al bilancio dell’entrata dello Stato, dopo l’approvazione del bilancio, ai sensi dell’art. 40 del R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126.

Art. 23. L’Ente tiene separata contabilità della gestione realizzi, registrando partitamente l’importo dei valori realizzati durante ciascun esercizio mediante l’alienazione dei beni di pertinenza dell’Ente rispetto al prezzo di carico in bilancio determinato a norma dell’art. 19 e maggiorato delle spese di carattere patrimoniale occorse per la conservazione, riparazioni e migliorie dei beni di proprietà dell’Ente, e non considerate nel conto spese e proventi di cui all’art. 22.

In base alle risultanze di cui sopra, per ciascun quinquennio è determinata la situazione patrimoniale, la quale, accompagnata da una relazione del Consiglio di amministrazione, è sottoposta all’approvazione del Ministro per le finanze.

Art. 24. Un mese prima di ciascuna scadenza delle semestralità dei certificati speciali e dei titoli obbligazionari, l’Ente ne comunica al tesoro dello Stato l’ammontare complessivo e l’elenco degli istituti autorizzati al relativo pagamento.

Art. 25. Gli uffici dell’Ente sono retti dal direttore generale.

La qualità di funzionario o impiegato dell’Ente è incompatibile con qualsiasi impiego privato o pubblico e con l’esercizio di qualsiasi professione, commercio o industria.

I funzionari e gli impiegati non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e sindaci di società, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 26. È fatto divieto ai consiglieri di amministrazione, ai sindaci, ai funzionari di direzione ed agli impiegati dell’Ente di acquisire beni dell’Ente e, comunque, di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura, dirette o indirette con l’Ente, ovvero con acquirenti di beni immobili di proprietà dell’Ente.

I funzionari e gli impiegati dell’Ente sono obbligati al segreto d’ufficio.

Visto l’ordine di Sua Maestà il Re d’Italia

Imperatore d’Etiopia

Il Ministro per le finanze

Di Revel

 

 

data ultima modifica: 28/05/2008

 

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