RADIES

 

29 - 31 Ottobre 2008
Catania - Ragusa

CATANIA:

Facoltà di Lettere
Auditorium "G. De Carlo"
Rettorato
Aula Magna
Facoltà di Giurisprudenza
Aula Magna

RAGUSA:
Camera di Commercio
Auditorium

 
sei in: Testimonianze

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Untitled Document

Un magistrato di Brescia, Sofo Borghese, pubblica nel giugno 1939 sul Monitore dei tribunali un articolo assolutamente entusiasta della legislazione razziale, originale rispetto a quella tedesca, fondamentale per l’ordinamento italiano, coerente con il nuovo codice civile, tesa a  «mantenere il prestigio della razza superiore (ariana) di fronte alle altre, ponendo in una situazione di inferiorità sociale e giuridica gli elementi di razze inferiori». Riprendendo la relazione ministeriale al codice civile — che, a proposito proprio dell’art. 1 del codice afferma «la formula usata nel testo contiene peraltro un’affermazione positiva in quanto sancisce il principio che l’appartenenza a determinate razze può influire sulla sfera della capacità giuridica delle persone» — Borghese scrive: «Si tratta, dunque di una solenne affermazione di principio, che fa assurgere la razza alla dignità di uno status, da porre accanto a quelli tradizionali (status familiae, status civitatis) e che, come tale, costituisce un presupposto della capacità stessa». Quanto, poi, alle disposizioni delle leggi speciali a cui rinvia l’art. 1 del codice, borghese afferma: «molte sono state emanate nei riguardi degli ebrei che — rappresentando nel momento politico attuale il maggiore pericolo per la nostra razza — hanno assunto, nella legislazione razzista, una posizione di primo piano, non però esclusiva, come vorrebbe sostenere qualche opinione d’oltr’Alpe...». Borghese tiene a marcare la differenza del razzismo fascista rispetto a quello nazista, il secondo fondato essenzialmente su basi biologiche, il primo sui caratteri «psicologici e morali»: «Non è dunque il razzismo fascista politica di persecuzione o di egoistico orgoglio che voglia proclamare una superiorità costituzionale: è il potenziamento e la valorizzazione di un popolo che, rifacendosi alle grandi fonti storiche delle sue origini latine, rimaste immutate attraverso i secoli, pone di fronte al mondo l’evidenza di una superiorità di vita, di sviluppo e di capacità». La razza — conclude Borghese — deve considerarsi, al pari della cittadinanza, un presupposto — più che una semplice causa limitatrice — della capacità. (Sofo Borghese, Razzismo e diritto civile, in Monitore dei tribunali 80 (1939) serie III vol. 16, pp. 353-357, in particolare p. 353. Dello stesso Borghese, in quegli anni giudice di tribunale a Brescia, dal 1981 al 1983 Procuratore Generale della Repubblica presso la Suprema Corte di Cassazione, dal gennaio 1983 Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana — si può leggere, Razzismo e diritto penale, sempre sul Monitore 81 (1940) serie III vol. 17, pp. 65-68).

 

 

data ultima modifica: 03/07/2008

 

indietro

Le immagini del sito riproducono opere di Gian Paolo Dulbecco